
Garanzia del Fondo PMI al 100% fino a 30.000 euro + estensione della durata a 15 anni
- On 9 Gennaio 2021
L’art. 1 comma 244 della L. 178/2020, (Finanziaria 2021), ha esteso fino al 30 giugno 2021 (rispetto al 31.12.2020) l’operatività del Fondo centrale PMI per il rilascio delle garanzie straordinarie “COVID” sui finanziamenti bancari dei lavoratori autonomi e delle piccole e medie imprese, di cui all’art. 13 del DL 23/2020 (c.d. decreto “liquidità”). Nello stesso verso anche l’operatività di SACE per il rilascio delle garanzie straordinarie “COVID” sui finanziamenti bancari delle medie e grandi imprese, di cui all’art. 1 del medesimo DL 23/2020.
Al comma 216 dell’art.1 della della Finanziaria 2021 è previsto anche l’ampliamento da 10 a 15 anni della durata massima dei finanziamenti con un importo massimo di 30.000 euro che, ai sensi della lett. m) dell’art. 13 comma 1 del DL 23/2020, possono essere assistiti dalle garanzie del Fondo centrale PMI nella misura del 100%.
Per coloro che hanno già ottenuto, alla data del 1° gennaio 2020, un finanziamento garantito ex lett. m) dell’art. 13 comma 1 del DL 23/2020, il comma 217 dell’art. 1 della L. 178/2020 dà la possibilità di “chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso di interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento”.
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