FINANZIARIA 2026: TORNA L’IPER AMMORTAMENTO
- On 16 Gennaio 2026
Novità, regole operative e chiarimenti sul periodo transitorio
La Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) segna un cambio di rotta nelle politiche di incentivo agli investimenti: il sistema dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0” viene definitivamente sostituito dal ritorno al meccanismo dell’iper ammortamento, ovvero una maggiorazione del costo fiscale degli investimenti in beni innovativi.
La misura si applica per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
COS’È IL NUOVO IPER AMMORTAMENTO
L’agevolazione consente di dedurre quote di ammortamento maggiorate grazie a un incremento extracontabile del costo dei beni.
Sono agevolabili:
- beni materiali e immateriali 4.0 ricompresi nelle nuove Tabelle IV e V della legge 199/2025 (=Finanziaria 2026);
- beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, incluse tecnologie fotovoltaiche ad alta efficienza.
Tutti i beni devono essere nuovi, interconnessi ai sistemi aziendali e prodotti in UE/SEE.
A CHI SPETTA E CHI È ESCLUSO
Hanno diritto all’iper ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, senza limiti di forma giuridica, dimensione o settore.
Sono invece esclusi:
- lavoratori autonomi e contribuenti in regime forfettario;
- imprese in liquidazione o coinvolte in procedure concorsuali;
- soggetti destinatari di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001.
LE MISURE DI MAGGIORAZIONE
Il beneficio varia in base all’importo dell’investimento:
| Importo | Maggiorazione |
| fino a 2,5 milioni € | +180% |
| tra 2,5 e 10 milioni € | +100% |
| tra 10 e 20 milioni € | +50% |
La maggiorazione produce effetti solo ai fini IRPEF/IRES.
COME E QUANDO SI OTTIENE L’AGEVOLAZIONE
La fruizione richiede l’invio di una comunicazione/certificazione dell’investimento tramite piattaforma GSE (modalità operative in attesa di decreto MiMiT).
L’incentivo è cumulabile con altri contributi pubblici, con l’unica eccezione del credito d’imposta “Industria 4.0”, espressamente non cumulabile.
LA PRINCIPALE NOVITÀ OPERATIVA: IL MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE” DELL’INVESTIMENTO
Uno degli aspetti più delicati del nuovo regime riguarda la competenza temporale dell’investimento, fondamentale per capire se un bene rientra o meno nella finestra 2026–2028.
A differenza del credito d’imposta Transizione 5.0, che guardava all’avvio del progetto, l’iper ammortamento 2026 torna ai criteri generali dell’art. 109 TUIR.
Ciò significa che NON rilevano né l’ordine né gli acconti, ma il momento in cui l’investimento è fiscalmente “effettuato”.
Regole pratiche
- Beni mobili acquistati → rileva la data di consegna o spedizione (o la data di trasferimento della proprietà, se successiva).
- Beni in leasing → rileva la consegna all’utilizzatore, documentata dal verbale; se vi è collaudo con clausola di prova, conta la data dell’esito positivo.
- Beni realizzati su commessa → rileva la data di ultimazione o, in caso di SAL, la data di accettazione del cliente.
Così, un bene ordinato nel 2025 ma consegnato a gennaio 2026, in assenza di ostacoli, entra nel nuovo iper ammortamento.
IL NODO DELLE “PRENOTAZIONI 2025” E IL COORDINAMENTO CON IL VECCHIO CREDITO 4.0
La normativa precedente prevedeva la possibilità di usufruire del credito d’imposta 4.0 anche per investimenti consegnati entro il 30 giugno 2026, purché:
- l’ordine fosse accettato entro il 31 dicembre 2025 e
- fosse versato un acconto almeno pari al 20%.
È il meccanismo della prenotazione.
La Finanziaria 2026 afferma però che l’iper ammortamento non si applica agli investimenti che “beneficiano” del credito d’imposta 4.0.
Da questa regola derivano tre scenari operativi decisivi:
1) Nessuna prenotazione nel 2025 –> Rientra nel nuovo iper ammortamento
Se un’impresa nel 2025 ha solo ordinato un bene senza versare acconto ≥20%, non si è formata la prenotazione.
Se la consegna avviene nel 2026, l’investimento accede integralmente al nuovo iper ammortamento.
2) Prenotazione effettuata e credito 4.0 riconosciuto –> Rientra nel vecchio credito 4.0
Se ordine + acconto del 20% sono stati effettuati entro il 2025 e il MIMIT ha riconosciuto il credito (fondi disponibili), l’investimento resta “incardinato” nel vecchio regime.
Anche se consegnato nel 2026, non può accedere all’iper ammortamento.
3) Prenotazione effettuata ma fondi esauriti –> Può accedere al nuovo iper ammortamento
È il caso più critico e attuale.
Se l’impresa:
- ha fatto la prenotazione nel 2025
- ma il credito d’imposta 4.0 non viene riconosciuto (fondi esauriti / comunicazione rigettata / mancato caricamento per incapienza),
allora — secondo l’interpretazione prevalente — l’investimento può transitare nel nuovo iper ammortamento, perché la norma esclude solo chi beneficia effettivamente del credito, non chi si è limitato a presentare una prenotazione.
In questo caso, un bene consegnato nel 2026 dovrebbe poter godere della nuova maggiorazione del costo.
CONCLUSIONI
Il nuovo iper ammortamento:
- reintroduce un meccanismo chiaro, collegato al principio di competenza fiscale,
- amplia il perimetro dei beni 4.0 e delle tecnologie digitali,
- rafforza la spinta agli investimenti in autonomia energetica,
- semplifica l’accesso rispetto al precedente sistema dei crediti.
La vera criticità del 2026 sarà la gestione del periodo transitorio tra prenotazioni 2025 e nuove regole, soprattutto nei casi in cui il credito 4.0 non sia stato concesso per esaurimento risorse.
In questi casi, l’iper ammortamento potrebbe rappresentare un’opportunità alternativa concreta per le imprese.

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