
Detrazioni “edilizie” – Tabella riepilogativa per visto di conformità e congruità delle spese post DL 157/2021 – Controlli AdE
- On 7 Dicembre 2021
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle modifiche intervenute in materia di visto di conformità e di attestazione della congruità delle spese per il superbonus 110% e per tutte le altre detrazioni per interventi “edilizi” diversi dal superbonus, ripresa da quella contenuta nella circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16.
Detrazione fiscale | Visto di conformità | Attestazione di congruità delle spese | ||
Prima del 12.11.2021 | Dopo il 12.11.2021 |
Prima del 12.11.2021 | Dopo il 12.11.2021 |
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Superbonus 110% (art. 119 del DL 34/2020) |
– | Necessario anche in caso di fruizione in dichiarazione dei redditi | Necessaria anche in caso di fruizione in dichiarazione dei redditi | Necessaria anche in caso di fruizione in dichiarazione dei redditi |
Necessario con cessione del credito o sconto in fattura | Necessario con cessione del credito o sconto in fattura | Necessaria con cessione del credito o sconto in fattura | Necessaria con cessione del credito o sconto in fattura | |
Altre detrazioni per interventi “edilizi” optabili (diversi dal superbonus 110%) (art. 121 co. 2 del DL 34/2020) |
– | Necessario con cessione del credito o sconto in fattura | Non richiesta per la generalità degli interventi. L’attestazione di congruità delle spese è comunque richiesta per gli interventi di riqualificazione energetica dal DM 6.8.2020 “Requisiti”, limitatamente alle spese relative ad interventi con data di inizio lavori a partire dal 6.10.2020. |
Necessaria con cessione del credito o sconto in fattura |
CONTROLLI preventivi dell’agenzia delle Entrate
Il nuovo art. 122-bis del DL 34/2020, introdotto dal DL 157/2021, contiene misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti attraverso il rafforzamento dei controlli preventivi.
I criteri, le modalità ed i termini per l’attuazione delle nuove disposizioni sono stati definiti con il provv. Agenzia delle Entrate 1.12.2021 n. 340450.
In particolare, viene stabilito che l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, possa sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle opzioni e delle cessioni, anche successive alla prima, che presentano profili di rischio individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui
all’art. 121 del DL 34/2020 con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; - ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
In seguito al controllo può accadere che:
- siano confermati i rischi di cui sopra: la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione (se la comunicazione è stata trasmessa tramite un intermediario di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98, quest’ultimo deve provvedere ad informare il titolare della detrazione o del credito ceduto dell’annullamento degli effetti della comunicazione);
- non siano confermati i rischi oppure siano decorsi i 30 giorni del periodo di sospensione degli effetti della comunicazione: la comunicazione produce i suoi effetti.
CONTROLLI dell’agenzia delle entrate sulle agevolazioni
Viene previsto che ai fini del controllo delle agevolazioni “edilizie”, nonché delle agevolazioni e dei contributi a fondo perduto previsti dalla legislazione emergenziale per il COVID-19 e gestiti dall’Agenzia delle Entrate, possono essere utilizzati i poteri in materia di IVA e di imposte sui redditi.
Per l’eventuale contestazione viene notificato un avviso di recupero, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Vengono irrogate le sanzioni contemplate per ciascun contributo o agevolazione.
Bisogna rammentare che i termini previsti valgono solo ove non ci sia già una disposizione specifica.
Ad esempio, in tema di superbonus del 110%, il sistema prevede una disciplina che continua dunque ad operare. Così, il recupero della detrazione in capo al contribuente continua a dover avvenire entro i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi.
CESSIONI DI CREDITO D’IMPOSTA E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Il co. 4 del nuovo art. 122-bis del DL 34/2020, introdotto dall’art. 2 del DL 157/2021, prevede che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia”, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007.
Si ricorda che l’art. 3 del DLgs. 231/2007 elenca i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, ossia tutti gli intermediari bancari e finanziari di cui al co. 2, gli altri operatori finanziari di cui al co. 3, i professionisti di cui al co. 4, gli altri operatori non finanziari di cui al co. 5 e i prestatori dei servizi di gioco di cui al co. 6.
Tali soggetti dovranno, pertanto, astenersi dal rendersi cessionari di crediti di imposta, che sono sorti a fronte di opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, nelle ipotesi di insorgenza dell’obbligo di segnalazione all’UIF di operazioni sospette e di astensione dal compimento delle operazioni nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.
Con riferimento alla seconda fattispecie, si evidenzia come la stessa sia ricollegabile all’impossibilità di completare anche uno solo dei passaggi previsti per l’assolvimento dell’adeguata verifica della clientela.
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