BLOCCO DEI CREDITI DI IMPOSTA 4.0 SPETTANTI DAL 1° GENNAIO 2023 E NON ANCORA UTILIZZATI
- On 16 Aprile 2024
Il recente D.L. 39/2024 ha disposto che per la fruizione nel modello F24 dei crediti d’imposta 4.0 e dei crediti per investimenti in ricerca e sviluppo le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare.
Tale comunicazione, della quale oggi non si tratta, è dovuta anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024.
L’immediata conseguenza della nuova previsione normativa è che nell’attesa dell’adozione del futuro decreto direttoriale del Mimit che riporterà le indicazioni pratiche per l’esercizio della comunicazione, sono sospese le compensazioni dei crediti citati ed in particolare è sospeso l’utilizzo della rata annua dei crediti di imposta 4.0 non ancora utilizzata alla data del 30 marzo 2024.
I crediti di imposta interessati dalla nuova norma sono identificati dai seguenti codici tributo:
- 6936, “Investimenti beni strumentali nuovi allegato A Legge 232/2016”;
- 6937, “Investimenti beni strumentali nuovi allegato B Legge 232/2016”;
- 6938, “Investimenti ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative”;
- 6939 “Investimenti ricerca e sviluppo – Misura incrementale nelle regioni del Mezzogiorno”;
- 6940 “Investimenti ricerca e sviluppo – Misura incrementale nelle regioni del sisma centro Italia”.
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle entrate che con la risoluzione n. 19/E/2024 ha specificato che:
- con riguardo al credito di imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 l’utilizzo dei crediti maturati e non ancora fruiti alla data del 30 marzo 2024 maturati dallo scorso 1° gennaio 2023 è sospeso quando in corrispondenza dei codici tributo 6936 e 6937 va indicato l’anno di riferimento 2023 o 2024;
- con riguardo al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative l’utilizzo dei crediti maturati è sospeso quando in corrispondenza dei codici tributo 6938, 6939 e 6940 va indicato l’anno di riferimento 2024. Nessun blocco, invece, per l’utilizzo della prima rata annua del credito di imposta maturato nel corso del 2023.
Per quanto riguarda i crediti di imposta utilizzabili con i codici tributo 6936 e 6937, si deduce dal testo della risoluzione 19/2024 che sono sospesi anche i crediti per investimenti in beni strumentali prenotati entro il 31 dicembre 2022 e consegnati entro il 30 novembre 2023, per la rata annua spettante dal 1° gennaio 2024 e non ancora utilizzata.
Nulla osta, invece, per l’utilizzo delle rate annue dei crediti di imposta maturati per investimenti effettuati nel corso del periodo di imposta 2022, spettanti dal 1° gennaio 2024 e non ancora utilizzate. |
Il recente D.L. 39/2024 ha disposto che per la fruizione nel modello F24 dei crediti d’imposta 4.0 e dei crediti per investimenti in ricerca e sviluppo le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare. Tale comunicazione, della quale oggi non si tratta, è dovuta anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024.
L’immediata conseguenza della nuova previsione normativa è che nell’attesa dell’adozione del futuro decreto direttoriale del Mimit che riporterà le indicazioni pratiche per l’esercizio della comunicazione, sono sospese le compensazioni dei crediti citati ed in particolare è sospeso l’utilizzo della rata annua dei crediti di imposta 4.0 non ancora utilizzata alla data del 30 marzo 2024.
I crediti di imposta interessati dalla nuova norma sono identificati dai seguenti codici tributo:
- 6936, “Investimenti beni strumentali nuovi allegato A Legge 232/2016”;
- 6937, “Investimenti beni strumentali nuovi allegato B Legge 232/2016”;
- 6938, “Investimenti ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative”;
- 6939 “Investimenti ricerca e sviluppo – Misura incrementale nelle regioni del Mezzogiorno”;
- 6940 “Investimenti ricerca e sviluppo – Misura incrementale nelle regioni del sisma centro Italia”.
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle entrate che con la risoluzione n. 19/E/2024 ha specificato che:
- con riguardo al credito di imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 l’utilizzo dei crediti maturati e non ancora fruiti alla data del 30 marzo 2024 maturati dallo scorso 1° gennaio 2023, è sospeso quando in corrispondenza dei codici tributo 6936 e 6937 va indicato l’anno di riferimento 2023 o 2024;
- con riguardo al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative l’utilizzo dei crediti maturati è sospeso quando in corrispondenza dei codici tributo 6938, 6939 e 6940 va indicato l’anno di riferimento 2024. Nessun blocco, invece, per l’utilizzo della prima rata annua del credito di imposta maturato nel corso del 2023.
Per quanto riguarda i crediti di imposta utilizzabili con i codici tributo 6936 e 6937, si deduce dal testo della risoluzione 19/2024 che sono sospesi anche i crediti per investimenti in beni strumentali prenotati entro il 31 dicembre 2022 e consegnati entro il 30 novembre 2023, per la rata annua spettante dal 1° gennaio 2024 e non ancora utilizzata.
Nulla osta, invece, per l’utilizzo delle rate annue dei crediti di imposta maturati per investimenti effettuati nel corso del periodo di imposta 2022, spettanti dal 1° gennaio 2024 e non ancora utilizzate. |
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