Agevolazioni alle Imprese Turistiche: Contributo a Fondo Perduto e Credito di Imposta 80%
- On 14 Febbraio 2022
Rif.to: art. 1 DL 152/2021 (PNRR)
Il Ministero del Turismo con un ulteriore avviso del 7 febbraio 2022 ha dettagliato le spese ammissibili agli incentivi.
La piattaforma per la presentazione delle domande dovrebbe essere messa on line entro il 21 febbraio. Dall’apertura dello sportello telematico, le imprese avranno 30 giorni di tempo per inviare le richieste. I progetti saranno valutati in base ad una procedura a sportello.
CHI SONO I BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI
Imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agroturistica, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici (inclusi i parchi acquatici e faunistici)
che, al momento della presentazione della domanda e per i 5 anni successivi all’erogazione del pagamento finale del beneficio riconosciuto, presentano i seguenti requisiti:
– sono iscritte al Registro Imprese;
– gestiscono in virtù di un contratto registrato una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi oppure sono proprietari degli immobili presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.
Ai fini dell’ammissibilità, le imprese:
– non devono essere in stato di fallimento o di liquidazione anche volontaria;
– devono essere in regola con il DURC;
– devono essere in situazione di regolarità fiscale.
QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI
Il credito di imposta e il contributo a fondo perduto sono riconosciuti in relazione a:
– interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture;
– interventi di riqualificazione antisismica;
– interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
– interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di installazione di manufatti leggeri e di strutture di qualsiasi genere utilizzati come abitazioni, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti;
– per gli stabilimenti termali: realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
– interventi di digitalizzazione, esclusi i costi relativi all’intermediazione commerciale;
– acquisto di mobili e componenti d’arredo, incluso l’illuminotecnica, a condizione che l’acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi riconducibile ai punti precedenti e che il beneficiario non ceda i beni a terzi o siano destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa prima dell’avvenuto completo ammortamento.
Sia per il contributo a fondo perduto che per il credito di imposta sono ammissibili gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.
Il credito di imposta può essere fruito anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.
QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI
Sono quelle evidenziate nell’avviso del Ministero del Turismo del 7 febbraio 2022. Sono agevolabili anche le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.
Le spese si considerano sostenute ai sensi dell’art. 109 del TUIR; l’effettività del sostenimento deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro, o da un dottore commercialista o esperto contabile iscritto all’albo, o da un consulente del lavoro, ovvero dal responsabile del CAF.
Gli interventi devono iniziare entro 6 mesi dalla pubblicazione, sul sito del ministero del Turismo, dell’elenco dei beneficiari e devono essere terminati entro 24 mesi dalla stessa data. In quest’ultimo caso è possibile chiedere una proroga, ma la conclusione deve avvenire comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
IMPORTANTE
Per mobili, complementi di arredo e illuminotecnica, l’accesso all’incentivo passa da una relazione di un professionista abilitato che attesti la diretta funzionalità per caratteristiche tecnico-fisiche a soddisfare gli obiettivi riferiti ad almeno uno degli interventi edilizi inclusi nel catalogo agevolabile.
AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta è pari all’80% delle spese ammissibili ed è utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il beneficio può essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari.
Il contributo a fondo perduto, invece, è concesso fino al 50% delle spese sostenute e, comunque, per un importo non superiore a 40.000 euro, incrementabile:
– fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
– fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le società femminili o giovanili (per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda);
– fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto:
– non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
– saranno riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de miminis”, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e al “Temporary Framework” di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 e successive modifiche;
– sono cumulabili tra loro a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza ai fini del reddito e dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto per la realizzazione degli investimenti. Non sono invece cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per il riconoscimento del contributo dovrà essere trasmessa online attraverso la piattaforma informatica le cui modalità di accesso dovrebbero essere comunicate dal Ministero del Turismo entro il 21 febbraio 2022. Dall’apertura della piattaforma le imprese avranno 30 giorni di tempo per la presentazione dell’istanza.
NOTA BENE
Il percorso che porta alla richiesta non è semplice, considerato che l’istanza richiede visti e permessi e che i tempi per poterla presentare saranno limitati ad appena 30 giorni una volta che il portale online sarà disponibile e aperto.
Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di agevolazione per una sola struttura oggetto di intervento.
I contributi saranno assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande. Entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il ministero pubblicherà l’elenco dei beneficiari.
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